riprendo e pubblico da "Biblioteche oggi" del dicembre 2009 il seguente articolo che lumeggia abbastanza bene i temi aperti ad oggi:
I restauratori col bollino blu(come le banane)A proposito di macchinose procedure di qualificazione e dintorni Gisella Guasti
Responsabile del Laboratorio di restauro
Biblioteca nazionale centrale di Firenze
[email protected]Ringrazio molto "Biblioteche oggi" che accoglie questa nota scritta all'ultimo minuto e che riguarda un argomento rovente e molto dibattuto nel mio ambiente di lavoro ovvero la qualificazione dei restauratori. Non voglio certo ripercorrere questa novella dello stento che nasce con l'art. 182 del Codice dei beni culturali (42/2004) dove, in virtù
delle famose buone intenzioni (di cui, si sa, è lastricato l'inferno), furono emanate le ormai arci-discusse Disposizioni transitorie1 (riportate diligentemente in nota per quei quattro gatti che ancora non ne fossero a conoscenza) per fare punto e a capo rispetto ad una situazione intricata come quella della formazione e, di conseguenza, della qualificazione dei restauratori.
Questi ultimi infatti, dopo l'emanazione del Codice dei contratti, sarebbero divenuti tali solo grazie alle scuole di alta formazione 2 e non più attraverso i canali previsti fino a quel momento e, prima ancora, fino all'emanazione dei due decreti di qualificazione a firma Giovanna Melandri (DM 294/2000) e Giuliano Urbani (DM 420/2001).
Ora siamo al dunque e, come direbbe Guido Meda, si è scatenato l'inferno (quello delle buone intenzioni di cui sopra e senza l'adrenalina della moto di Valentino Rossi, purtroppo). L'ingarbugliamento della situazione risale, come accennavo poco sopra, ai due famigerati decreti in cui si fissarono le regole per qualificare imprese e restauratori-individui. Non discuto sulle scelte (troppo lungo, troppo defatigante e troppo ci sarebbe da dire) anche se non posso evitarmi di ricordare la perplessità suscitata dalla opzione di considerare restauratore qualificato un laureato in conservazione che di restauro era informato a volo radente attraverso un paio di esami su restauro e conservazione
e non un poveraccio diplomato presso una scuola di restauro triennale. Comunque, non bastando: le regole del gioco della qualificazione furono cambiate durante la partita (e questo John Wayne, il grande sceriffo J.T. Chance di Un dollaro d'onore, lo avrebbe,
forse, chiamato barare) per cui una scuola che, fino a quel momento, era dispensatrice di restauratori provetti, un anno dopo (anzi un paio di decreti dopo) diventava un trascurabile sfornatore di collaboratori restauratori, rendendo pure il passaggio retroattivo. Come dire che uno che si è laureato in medicina nel 1978, oggi non è più laureato e deve fare un nuovo esame per dimostrare di essere un medico "qualificato". Da questo declassamento sono fatti salvi solo i gloriosi diplomati (anche triennali) dell'Istituto centrale per il restauro (Roma) e dell'Opificio delle pietre dure (Firenze) che sono restauratori ope legis perché fatti di una pasta più fine rispetto agli altri diplomati
(triennali) presso altre scuole. 3 Non so, non so perché ma mi viene da pensare che la squisitezza della pasta non c'entri più di quanto invece conti la legge del più forte:ora associazioni di restauratori non meglio identificate; un tempo i rinomati prodotti della altisonante Scuola europea di conservazione e restauro del libro di Spoleto che, all'epoca in cui tutti quelli che desideravano essere inseriti nell'elenco dei restauratori di beni librari idonei a lavorare per l'amministrazione pubblica, dovevano sostenere un esame presso l'Istituto centrale per la patologia del libro, furono, appunto, immessi senza colpo ferire. Ora invece anche loro partecipano alla confusione, allo smarrimento, alla rabbia dei colleghi retrocessi, insieme a loro pongono e si pongono domande senza risposta e, come loro, hanno subito scoraggiati le infinite posticipazioni della data di uscita del bando:infatti, dall'annuncio del 2004 (anno di pubblicazione del Codice dei beni culturali, appunto), ci si è trascinati fino al fatidico 12 agosto 2009 (dodiciagostoduemilanove) quando, con la circolare n. 35/2009, sono state emanate - enfin! - le Linee guida applicative per la disciplina transitoria degli operatori del restauro art. 182 commi 1, I-bis, I-ter, 1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali, seguite poco dopo da due correttivi (masenza grappa). Tralascio il fatto che i restauratori interni all'amministrazione, fino ad oggi (o forse fino al 31 dicembre prossimo) garanti e immagine di quest'ultima, dal 2 gennaio potrebbero non essere più qualificati e quindi, anche "se il loro stipendio continua a correre" (come qualcuno in alto ha sarcasticamente commentato), l'amministrazione medesima (non loro) potrebbe incorrere in spiacevoli situazioni di delegittimazione che solo chi non vive il lavoro in corpore vili può non comprendere. A tal punto non lo comprende o si finge di non comprenderlo chi, ad ogni "Pier sospinto,4 insiste sul fatto che, per mettere le mani sui beni culturali, una volta concluse le procedure, è indispensabile conseguire, appunto, la qualifica di restauratore
di beni culturali o di collaboratore restauratore. Così, nel caso un pubblico dipendente non rientrasse nella categoria eletta, oltre ad essere sbeffeggiato da un esterno qualunque, potrebbe pure essere non più autorizzato a "toccare"i beni.5 E non mi si venga a dire che è giusto così perché ne ho viste troppe per credere ancora che qualificazione sia l'equivalente di qualità quindi di reale capacità di compiere a regola d'arte gli interventi. Ma trapassiamo tutto quello che sta nel mezzo e arriviamo all'odierno amaro calice: bisogna berlo, ormai non si sfugge. Però, dico io, non è mica necessario anche flagellarsi nel mentre che si ingolla. Da pochi giorni (anche se
più volte annunciati e non pubblicati) sono usciti i moduli da utilizzare per l'inserimento dei dati per la richiesta di qualificazione. Le domande che i poveri cristi (minuscolo,a ragion veduta) si trovano a farsi, una volta cliccato sui suddetti modelli, sono innumerevoli e, per amore o per forza, le interrogazioni devono essere rivolte solo per e-mail ad un help desk del ministero (praticamente un call center senza Sabrina Ferilli,6 temo): una voce (anzi, una mail), con cui, ovviamente (è questo il bello del call center), è impossibile prendersela perché non si sa neppure che faccia, che competenza, che autonomia abbia (e che, anche nel caso subisse una transustanziazione
in volto umano, potrebbe sempre dire che ha risposto un altro) la quale replica in un modo, diciamo così, appena appena superficiale, facendo spesso un copia-incolla (ho le prove!) con risposte già fornite in precedenza o mandando "chiarimenti"che consistono nel riproporre pezzetti delle Linee guida, già purtroppo e lungamente studiate e conosciute dal questuante.7
Circoscrivo il discorso ai beni che interessano a me (libri) e noto come, alla specifica richiesta di un restauratore pubblico sulla possibilità di snellire le procedure accorpando i beni ed inviando, eventualmente, un .pdf del registro di consegna e riconsegna delle opere date in restauro (con esecutore, tipo di operazione effettuata, giorno di consegna, giorno di riconsegna), invece di comporre, a mo' di novelli amanuensi informatizzati, Sabrina Ferilli ha risposto (dopo vari giorni e, naturalmente, per e-mail) che non si danno risposte sul merito.
Ohibò! E a me che sembrava si trattasse di procedure (come si immettono i dati) e non di cosa sarà valutato (merito): forse non parliamo la stessa lingua.8 Non accettare questa proposta (e non proporne altre simili, sempre a scopo "snellente") e arroccarsi, al contrario, sulle postazioni precedentemente assunte, mi sembra - come dire? — piuttosto miope e per nulla necessario. Però sembra del tutto inutile sgolarsi (metaforicamente), spiegando che, nello scrivere le norme per il volgo, è sfuggito a qualcuno (lo stesso che aveva dimenticato di mettere in linea, in una prima versione del modello, fra le Tipologie del materiale della Sezione B, il Materiale librario e documentano!!) che, non trattandosi della Madonna del Cardellino, 8 anni di lavoro certificato possono essere coperti, di media, con circa 150-200 libri (se antichi); ma, insomma, è umano che sfugga qualcosa e nonostante pertengano all'etere, son certo umani; come noi del resto, a cui, guarda caso, sfugge completamente il significato recondito di dover riempire quattro pagine di modello per ogni collocazione.Bontà loro, ci risparmiano (per ora) il .pdf dei lavori svolti e le indicazioni di autore/titolo e numero di inventario, pur sotto le forche caudine dell'asserzione che ognuna è una "informazione che si può non indicare ma che è opportuno fornire, se posseduta, per facilitare l'identificazione del bene oggetto dell'attività di restauro che si dichiara"*. Per ora, dunque, siamo salvi, anche perché per noi che, disgraziatamente, abbiamo un archivio di progetti ordinato, si sarebbe trattato di andare a ripescarvi circa 200 schede a operatore, scansionarle e poi rimetterle a posto.
Scompiglio assicurato e tempo perso. Ma che cos'è il tempo per uno statale fannullone qual io sono stata definita da un ministro che di me ne sapeva certo più di me!
Però nel mentre m'impigrisco alla scrivania, penso alla situazione di una ditta che forse deve riempire i moduli la notte o nei fine settimana, non potendo chiudere il laboratorio per un mese. Sempre per sentito dire, immaginato, intuito, pare anche che, al solito, famigerato Nome del bene che introduce la Sezione B,10 non potrebbero infatti essere inseriti da parte dei privati, neppure i lotti di materiale (ovvero un solo "nome" per un certo numero di libri) ma che anche loro dovrebbero inserire ogni lavoro, libro per libro. Però, in una parte del modulo che segue subito dopo, si fa riferimento ad un contratto quindi quest'ultimo riguarda, appunto, un certo numero di volumi: che dovrebbero fare quindi? Una scheda per ciascun volume e citare il medesimo contratto? A questo proposito, riporto di seguito una mail (è un destino!) di un anonimo restauratore che su Google gruppi (di restauratori) interviene con parole che mi sembrano proprio "a fagiolo":Ho provato a scrivere (a mano) una scheda del Modello B (7 pagine) sorvolando molte cose: tempo impiegato 10 minuti per un bene restaurato.Ho contato quanti beni devo includere nel modulo (conteggio per difetto). Risultato: il numero di beni
archivistici, librari e opere grafiche su carta è di 1100 per otto anni. A conti fatti, stando otto ore al computer ogni giorno dovrò rimanere incollato per circa 23 giorni (sabati e domeniche comprese).
Ma devo andare a lavorare e mi concederò quattro ore al giorno. Ergo che da 23 giorni si passerà a 46. Ma non c'è solo il Concorso dopo il lavoro: ho famiglia. Quindi devo ridurre a due ore al giorno e alla fine non potrò più fare il concorso perché non ho tempo per scrivere.
E se non scrivo non potrò più lavorare e diventerò un disoccupato con a carico una famiglia. Morale: ho deciso a freddo di dire alla mia famiglia di non mangiare fino al 31 dicembre perché devo inserire i dati per il concorso di Restauratore.
Ripensandoci, però, è una vera fortuna che, nel nostro settore, in questo periodo, non ci sia mercato, così le imprese e gli impresari possono dedicarsi a questa utile attività anche se dopo, comunque, la chiuderanno lo stesso la loro botteguccia perché, probabilmente, non saranno qualificati per tenerla aperta. Animo, però! La circolare 35/2009 consiglia di fare le domande per tutte le possibilità previste così, se, oh (s)qualificato restauratore!, ti rifiutano alla prima domanda (restauratore tout court), hai a disposizione la busta n. 2 (prova d'idoneità) e anche la n. 3 (domanda per collaboratore restauratore). Alla fine, si tratterà solo di ingaggiare nominalmente un "vero" restauratore che firmi ufficialmente al posto suo. Ma bando alle ciance e torniamo al call center! Non divaghiamo! Niet dunque, anche rispetto a come si deve inserire nel modello, in cui si fa riferimento solo agli interventi... la progettazione o la direzione lavori o la collazione (ma di quest'ultima, effettivamente, non abbiamo chiesto: sarebbe stato arduo far capire in tre, scarne parole che si tratta del controllo -1- della completezza -2- del volume-e 3!-). Niet pure rispetto a come devono essere calcolati i lavori di una s.n.c. con 3 soci. Che dire? Trovo abbastanza sterile venire a sapere a domande inviate (e non correggibili), quindi gioiosamente a-posteriori, come si sarebbe dovuto fare e scoprire, magari, che il metodo scelto pregiudica il risultato finale o che, in qualche modo, le domande erano incomplete
di qualche dato e quindi inammissibili.11 "Mi viene da pensare che chi ha prodotto le inoppugnabili (apparentemente) Linee guida, peraltro successivamente oppugnate in vari punti dell'Addendum (circolare n. 36 de 21.9.2009) e del Bando di selezione pubblica (25.9.2009), dopo un così lungo rimuginare, poteva forse produrre qualcosa di più e di diverso rispetto ad asserzioni che, in un paragrafo, si inchiodano su un rigore senza se e senza ma rispetto, ad esempio, alle certificazioni che devono essere "già custodite"dall'amministrazione12 e, in quello seguente, si accontentano del ricordo di qualche funzionario (povera me! Qui sono la più anziana e, forse, proprio per questo,
non ricordo niente?). E ciò riguarda non solo i lavori effettuati in generale da una impresa e di cui non esistono "carte" ma la "responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento"... ovvero se un determinato lavoro è stato eventualmente effettuato da un dipendente dell'impresa che ora chiede il riconoscimento della qualifica di restauratore. Cosa che il funzionario ben difficilmente potrà sottoscrivere.13
E le attestazioni "ora per allora"?14 Tuoni e fulmini su chi osa solo pensare di farle; infatti, mentre per il collaboratore ci si accontenta benignamente delle autocertificazioni o delle certificazioni del datore di lavoro, per il restauratore è indispensabile che la sua "responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento" sia dichiarata, sottoscritta e giurata a suo tempo, ovvero quando accadde il fatto. È previsto anche il taglio della mano per il funzionario mendace e, devo aggiungere, il modello di attestazione che il tapino deve sottoscrivere non lascia scampo rispetto alle dichiarazioni di cui si deve fare garante.15 Però, mio incongruo Virgilio, come fa l'attempato funzionario
a sapere, se non gli fu comunicato all'epoca, chi ha restaurato un bene visto che, ufficialmente, appariva in prima persona solo il responsabile dell'impresa? Ma basta domande in libertà e passo a commentare il collaudo rispetto al quale, nella esilarante nota 13 delle Linee guida, si afferma:
... per lavori precedenti [agli anni'90] comunque in mancanza di certificato,gli Uffici interessati sono tenuti a verificare "ora per allora" la corretta esecuzione degli interventi conservativi e ciò anche attraverso presunzioni, in relazione al buono stato attuale del bene oggetto degli interventi o alla circostanza che non si sono verificati, nel periodo successivo l'intervento, deterioramenti o danni particolari, che non siano
imputabili, secondo un canone di media vantazione, all'azione del tempo o a fatti accidentali esogeni. Dimmi, Sabrìna, cosa vuoi dire mediamente e cosa vado a controllare adesso quando, a suo tempo, il lavoro è stato, con tutta evidenza, collaudato (altrimenti non poteva essere pagato) da altri? E come posso dichiarare ora (e dimostrare) che lo stato di degrado medio [sicsicsic] dipende dal restauro non a regola
d'arte e non dall'incuria del personale che ha il bene in custodia o dall'ambiente malsano in cui il bene è conservato? E chi ci va a fare questo controllo? Chi è l'esperto? Per quanto mi riguarda, forte del mio ruolo, dovrei scandagliare i magazzini impegnandomi nella caccia di centinaia di volumi (magari, poi, andando così lontano nel tempo,non ci sono neppure gli elenchi dei libri restaurati, risparmiandomi la fatica) e dare V imprimatur? O ci si accontenta di un passante che, vedendo che il libro ha ancora la forma di libro e non
quella di un scatola di pomodori pelati, dichiara che è stato ben restaurato 15 o 20 anni fa?* E, visto che ci siamo: come ci si comporta nei confronti dei collaudi negativi (magari di allora così non si inquina l'esemplificazione)? Come si fa a comunicare questa notizia (non secondaria) al Ministero se l'impresa (ovviamente) non ne richiede l'attestazione? Interrompo qui questa nota mentre i restauratori (o presunti tali) sono in mezzo al guado; dove, senza essere direttamente parte in causa, mi trovo anch'io. Qui galleggio e bovinamente mi chiedo quali, fra quelle che ho portato avanti finora, siano le attività urgenti e quali quelle che posso tralasciare (perdono, Brunetta!) così da poter rincorrere le attestazioni*; guardo nel vuoto e rifletto su come andrà a finire questa giostra ovvero se dovrò vedere il settore falcidiato e scremato grazie alle macchinose procedure di qualificazione oppure se è il caso di correre al supermercato a fare incetta di tarallucci e vino, per quando le migliaia di restauratori (ora sulla graticola) saranno tutti riconosciuti tali e si farà festa;con buona pace dell'art. 182 e delle defatiganti Linee guida.
Note
1 "Art. 182. Disposizioni transitorie.
(articolo così modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'articolo
3 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce
la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
e) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
I-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'università' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
(comma così modificato dall'articolo 3-ter della legge n. 17 del 2007)
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi
prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali ai sensi del comma 1- quinquies, lettere a), b) e e) ed abbia
svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità
diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
I-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e e), e I-bis, lettere a)
e d-bis):
a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento
deve risultare esclusivamente da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque
custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla
richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati.
Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti.
L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei
nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (...)". Ma questa la risparmio...
2 "... L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma I l e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso
lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del
Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente.
Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione." (art. 29 comma 9. del d. Igs. 42/2004).
3 "Si ritiene che rientrino nella previsione dell'articolo 182, comma 1, lettera
a), sia i diplomi rilasciati dall'Istituto Centrale per il Restauro (...) sia dall'Opificio
delle Pietre Dure di Firenze (...), negli ultimi anni (corsi di durata quadriennale) sia quelli rilasciati prima della riorganizzazione dei corsi (corsi di durata triennale, con eventuale ulteriore anno di perfezionamento), indipendentemente dalla diversa durata, poiché tale formazione anche prima del riordino di cui all'art. 9 del d. Igs. 368/1998, ha rappresentato, prò tempore-, il modello di eccellenza rispetto al quale la validità degli altri corsi statali o regionali veniva misurata dalla normativa e nella prassi..." (Lineeguida, nota 10, p. 9).
4 Cito dall'ineffabile ex ministro Vincenza Bono Parrino.
5 Si legge, infatti nella circolare n. 35/2009 che introduce le Linee guida applicative. "Ai sensi dell'alt. 29, comma 9-bis, del Codice, tale disciplina influirà direttamente sulla possibilità di eseguire interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili
e superfici decorate di beni architettonici (...), per i quali il comma 6 prevede una riserva professionale a favore dei restauratori di beni culturali" [art. 29 comma 6: "Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia"].
E alla nota nota 4, p. 4, sempre delle Linee guida: "È utile precisare che l'inserimento negli elenchi interessa tutti gli operatori vale a dire, sia gli operatori privati sia i dipendenti pubblici, che hanno i requisiti richiesti dalla legge. Per tutti, una volta
completata l'applicazione dell'articolo 182, l'affidamento personale delle responsabilità
di interventi conservativi, così come l'attivazione dei rapporti di lavoro con imprese di settore (che faranno valere detti rapporti ai fini della qualificazione agli appalti pubblici), potranno avvenire soltanto nei confronti di soggetti in possesso delle qualifiche professionali previste dalla legge".
6 Esuberante responsabile di cali center
nel film Tutta la vita davanti.
1 Si lamenta, con un certo spirito, tal farimanu, sempre su Google Gruppi:
"Siete pregati di non inserire la risposta automatica, ma di rispondere al quesito che vi sto ponendo in maniera appropriata"; e adry risponde: "...ho scritto: 'sono quasi pronto per inviare il Modulo del Concorso per restauratore e mi trovo con questo problema:
devo mandare all'organo regionale le schede descrittive dell'attività di restauro per l'attestazione dei lavori. Come posso fare? Non mi rispondete con:
www.restauratori.
beniculturali.it/moduli/modelli.doc oppure con: <http://www.restauratori.beniculturali.it/moduli/Modulodi
domanda... > grazie'".
8 Merita. "... Per estensione, nell'uso comune, entrare nel merito d'una questione,
esaminarla, trattarla, discuterla nei suoi aspetti essenziali..." (Dizionario Enciclopedico Italiano voi. VII, p. 628).
Metodo: "... In generale, il modo, la via, il procedimento seguito nel fare qualche cosa, nello svolgere una qualsiasi attività secondi un ordine e un piano prestabiliti in vista del fine che s'intende raggiungere..." (Dizionario Enciclopedico Italiano voi. VII, p. 687).
9 (restauratori ©beniculturali.it FAQ Risposte a domande frequenti)
10 Sezione B. "Svolgimento dell'attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento.
Sottoscheda 1. Bene culturale oggetto dell'intervento di restauro,
a) Nome del bene* (indicare la denominazione del
bene cui si riferisce l'attività di restauro);
b) Numero di inventario-, e) Tipologia del bene-, d) Cronologia del bene,
(fornire il periodo di esecuzione del bene all'epoca dell'attività di restauro,
ove necessario con indicazione da-a);
e) Localizzazione del bene*; f) Autorità preposta alla tutela del bene all'epoca
dell'attività di restauro *• g) Soggetto appaltante all'epoca dell'attività
di restauro*, h) Proprietario del bene'. Quelli con gli asterischi sono campi
obbligatori. Sottoscheda 2...". Anche questa la risparmio...
11 "Le domande incomplete verranno considerate inammissibili e archiviate"
(Linee guida, p. 7).
12 Presupposti delle attestazioni: riscontro delle dichiarazioni con la documentazione
ufficiale e ricorso a presunzioni logiche-, quanto alla prova che sia stata realmente effettuata un'attività di restauro con i connotati richiesti dalla legge (...), la norma richiede che la valutazione debba potersi riferire ad "atti emanati, ricevuti, o comunque
custoditi" dalla soprintendenza(comma I-ter) (...). La formula normativa sopra esaminata, nel riferirsi agli atti ("emanati, ricevuti, o comunque custoditi")
persegue l'obiettivo di assicurare che il ruolo ricoperto dall'interessato
risulti, ovvero possa desumersi da una traccia documentale certa. (Linee
guida, § 5.2.2., p. 11-12)
13 "Ipotesi straordinaria di mancanza di documentazione ufficiale. Come esposto,
le attestazioni dovranno essere basate su adeguata documentazione.
In quanto il comma I-ter fa riferimento "esclusivo" ad atti. Può tuttavia
verificarsi che gli atti dai quali....dovrebbero risultare le modalità di realizzazione
dell'intervento conservativo ed i soggetti che ne assumono la responsabilità
siano incompleti, siano andati perduti o comunque risultino irreperibili negli archivi. Cosicché risulti impossibile perfino determinare su base documentale certa che un determinato restauro, pur autorizzato, sia stato eseguito e da quale impresa. Tuttavia,
se l'intervento di restauro è stato realizzato in modo corretto, in motivati casi di mancanza della relativa documentazione che il contenuto degli atti, obbligatori per legge ma tuttavia in concreto mancanti, venga ricostruito dalle amministrazioni competenti.
Condizione imprescindibile per tale ricostruzione del fascicolo è che il soggetto che ha avanzato la domanda di attestazione possa fornire quanto meno qualche documento anche di provenienza privata (...), idoneo a costituire un principio di prova della verità
storica dei fatti di cui si richiede l'attestazione. Su tali basi, qualora il funzionario il quale a suo tempo aveva vigilato sui lavori abbia ricordo certo e diretto... può ammettersi che il
predetto funzionario attesti l'avvenuto smarrimento, la distruzione o, comunque, l'indisponibilità dei documenti e le circostanze da lui direttamente conosciute (va da sé) assumendosi la responsabilità anche penale, della corrispondenza al vero di quanto dichiarato...Deve poi precisarsi che, a fronte di documenti univoci e significativi, forniti
dall'interessato, il Responsabile Unico del Procedimento può rilasciare l'attestazione favorevole anche ove nessuno, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente, abbia conservato memoria personale dei fatti." (Linee guida, § 5.2.3, p. 15)
14 "È fondamentale che detti atti risalgano all'epoca di svolgimento dell'attività,
per evitar che ricostruzioni postume conferiscano posizioni di responsabilità nell'ambito dell'impresa che non erano state esplicitate e che quindi non può presumersi fossero state conosciute ed apprezzate dall'amministrazione o dal privato committente dei lavori fino all'affidamento" (Linee guida, Nota 19).
15 Attestazione su base di conoscenza diretta della corrispondenza alla documentazione
acquisita: "Io sottoscritto... attesto che, quanto dichiarato dal predetto in ordine alle attività svolte con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento (...) corrisponde alla conoscenza diretta acquisita dal sottoscritto nell'esercizio dei compiti istituzionali di vigilanza e ispezione su detto intervento conservativo. Attesto pertanto che l'interessato ha svolto attività di restauro... Con responsabilità nella gestione tecnica dell'intervento (...) con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere, per una durata complessiva di..."
16 "So" ironica... pure troppo..." (da Tunnel o Avanzi, non ricordo bene... c.v.d.)
18 "In ogni caso è opportuno che le attestazioni vengano rilasciate sollecitamente"
si afferma nelle Linee guida (§ 5.5., p. 16) e alla nota 25 delle stesse si precisa: "A tal fine, le Soprintendenze sono invitate a dare priorità a dette attività, fermo restando lo svolgimento dei compiti istituzionali urgenti ed imprescindibili".
Edited by Libero Rossi - 14/1/2010, 17:04